IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile di primo grado iscritta a ruolo il 6 aprile 1993, al n. 2890/1993 r.g., promossa da Benvegnu' Pasini Carlo, Benvegnu' Pasini Irene, Benvegnu' Pasini Francesco, attori, con il proc. e dom. avv. Luciano Penasa con studio in Padova, via Rezzonico n. 6, contro il comune di Piove di Sacco, convenuto, con il proc. e dom. avv. Ivone Cacciavillani con studio in Padova, via Davila n. 14 c/o avv. F. Mazzaroli. Premesso che con sentenza non definitiva in pari data, resa nel giudizio promosso da Carlo Benvegnu' Pasini, Irene Benvegnu' Pasini e Francesco Benvegnu' Pasini per l'accertamento dell'accessione invertita relativa a porzione di un fondo in conseguenza dell'esecuzione di opera pubblica da parte del comune di Piove di Sacco, con la quale e' stata accolta la domanda principale dichiarando che a far data dall'11 docembre 1993 i comune di Piove di Sacco e' divenuto proprietario del terreno degli attori identificato in catasto alla p.c. 282, Sez. U., foglio 15, mappale 5, limitatamente alla superficie di mq. 3968 occupata dall'opera pubblica, e rimettendo alla prosecuzione del giudizio la liquidazione del risarcimento del danno per la perdita dell'area; Considerato che ai fini della liquidazione si rende necessario l'espletamento di accertamento tecnico per l'individuazione della consistenza dell'area asservita all'opera pubblica e del suo valore di mercato; Rilevato che nelle more del giudizio e' entrata in vigore la legge 28 dicembre 1995, n. 549, che all'art. 2, comma sessantacinquesmo, modificando il comma sei dell'art. 5-bis del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con legge n. 359 del 1992, ha disposto che il criterio transitorio di determinazione dell'indennita' di esproprio, corrispondente alla semisomma del valore venale e del reddito dominicale abbattuta di una detrazione ulteriore del 40%, debba trovare applicazione "in tutti i casi in cui non sono stati ancora determinati in via definitiva il prezzo, l'entita' dell' indennizzo e/o del risarcimento del danno, alla data di entrata in vigore della legge di conversione" del decreto n. 333 del 1992, in tal modo dettando una disciplina, applicabile anche al caso di specie, che assoggetta al medesimo trattamento situazioni giuridiche totalmente difformi nei presupposti e nel rilievo giuridico, quali l'indennizzo per l'esercizio legittimo del potere espropriativo e il risarcimento del danno per fatto illecito (situazioni riconosciute come "assolutamente divaricate e non comparabili" dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 442 del 16 dicembre 1993, resa nel giudizio di legittimita' sul d.-l. n. 333 del 1992), cosi' da apparire in contrasto con il principio di eguaglianza cui all'art. 3 della Costituzione; Ritenuto che il disconoscimento dell'equo risarcimento del danno nella misura corrispondente al valore venale del diritto sacrificato comporta, per altro verso, ingiustificata deroga ai principi generali in tema di responsabilita' aquilana posti dagli artt. 2043 e 2056 c.c., sicche' la norma richiamata appare anche introdurre illegittima discriminazione con riguardo all'identica posizione in cui versano i proprietari il cui diritto sia sacrificato illecitamente dalla p.a. con la realizzazione dell'opera, rispetto ad ogni altro soggetto che subisca altrimenti la perdita di un bene in conseguenza del fatto illecito altrui, ponendosi cosi' in contrasto con i principi di cui agli artt. 3 e 41 della Costituzione; Ritenuta l'enunciata questione di legittimita' costituzionale rilevante ai fini del decidere e non manifestamente infondata.